Titolo Secondo

ARTICOLO 4
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La gestione del patrimonio, ispirata alla prudenza, nonché la raccolta dei fondi e delle risorse in genere tengono conto delle esigenze operative per il raggiungimento dello scopo predetto.

Specifiche destinazioni dei fondi ricevuti potranno essere fatte a seguito di una diretta richiesta del soggetto sostenitore all’atto della propria elargizione.

ARTICOLO 5

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie per lo svolgimento della propria attività principalmente da:

a) contributi pubblici e privati;
b) donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni;
c) rendite patrimoniali;
d) elargizioni economiche tramite la vendita di oggetti usati donati da terzi anche sul modello di esperienze estere (c.d. “Charity Shop”)
e) attività di raccolta fondi;
f) erogazioni in proprio favore per gli scopi di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112.

Una parte delle rendite del patrimonio, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, viene normalmente accantonata in un fondo di riserva ordinario; possono essere creati anche altri fondi di riserva con specifica destinazione.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

La Fondazione – secondo quanto disposto dalla legge – redige il rendiconto per cassa ovvero il bilancio di esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione) nonché, ove applicabile, il bilancio sociale.

Altri titoli

Titolo Terzo

Benemeriti e Aderenti

Titolo Quarto

Organi

Titolo Quinto

Esercizio finanziario

Titolo Sesto

Estinzione