ARTICOLO 16
Nel caso di estinzione della Fondazione a norma dell’art. 27 del Codice Civile, il patrimonio verrà devoluto – previo parere positivo dello “Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” – alla “Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC” ove iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in mancanza della stessa ad altro primario ente nazionale con finalità omologhe a quella della predetta AIRC, purché iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.