Titolo Primo

ARTICOLO 1

Al fine di proseguire e promuovere l’attività di assistenza sociale e di aiuto ai bisognosi intrapresa dal Notaio ENRICO CASTELLINI durante la propria vita, è costituita per iniziativa del Notaio PAOLO CASTELLINI (in appresso “il Fondatore”) una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE ENRICO CASTELLINI
– Ente filantropico del Terzo Settore”

e in breve:

“FONDAZIONE ENRICO CASTELLINI – Ente filantropico ETS”.

La denominazione può essere scritta con qualunque carattere grafico.
La denominazione della Fondazione dovrà sempre contenere il cognome “CASTELLINI”.
La Fondazione ha sede in Roma, Via dei Cosmati n. 9.
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

La Fondazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente:
– interventi finanziari, di norma sotto forma di contributi alle spese, istituzione di borse di studio, erogazione di denaro, di beni e di servizi, di beneficenza e sostegno a distanza, il tutto in Italia e all’estero.

Sono destinatari dell’attività della Fondazione persone indigenti, o comunque in precarie condizioni economiche, persone inferme, portatrici di handicap, tossicodipendenti, persone colpite da gravi eventi dannosi e comunque in situazioni simili di disagio, con particolare attenzione a bambini e anziani nonché le persone di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112.

Il Consiglio di Amministrazione può estendere gli interventi sopra indicati ad altri soggetti, su presupposti comunque riconducibili alle finalità della Fondazione.

Sono consentite – ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii. (in appresso D.Lgs 117/2017) – attività diverse da quelle sopra elencate – la cui individuazione viene demandata al Consiglio di Amministrazione – purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, sopra elencate, in conformità alla normativa vigente.

In particolare, per il raggiungimento anche indiretto del suo scopo e in via strumentale con lo stesso la Fondazione può (i) svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa la raccolta fondi, nonché a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare e culturale; (ii) offrire servizi di ospitalità a titolo gratuito a vantaggio di persone bisognose (iii) agire in collaborazione e/o partecipazione con altre fondazioni, Enti del Terzo Settore, associazioni e/o altri soggetti nazionali e internazionali che perseguono finalità coerenti o analoghe alle proprie; (iv) promuovere, partecipare e costituire tali enti, nonché società aventi, in tutto o in parte, scopo lucrativo.

ARTICOLO 3

Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare lo scopo della Fondazione possono essere determinate e disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Altri titoli

Titolo Secondo

Patrimonio

Titolo Terzo

Benemeriti e Aderenti

Titolo Quarto

Organi

Titolo Quinto

Esercizio finanziario