Titolo Quarto

ARTICOLO 7

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente della Fondazione;
b) il Vice Presidente della Fondazione
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio dei Revisori

ARTICOLO 8

Presidente della Fondazione è il Fondatore fino al compimento dell’80° (ottantesimo) anno di età, oltre al quale il medesimo assume la carica onorifica di “Presidente Onorario” con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle iniziative della Fondazione.

Successivamente, così come appresso regolato, Presidente della Fondazione sarà di norma un discendente diretto maggiorenne del Fondatore fino al compimento dell’80° (ottantesimo) anno di età, designato a maggioranza da tutti i discendenti in linea retta maggiorenni.

Tra i discendenti diretti – ai fini del presente articolo – si intendono ricompresi anche gli adottivi.

La sostituzione del Presidente avverrà, oltre che per il raggiungimento dell’80° (ottantesimo) anno di età, anche qualora questi, per morte o per impossibilità sopravvenuta, non possa o non voglia ricoprire più tale carica.

Tale sistema di individuazione del Presidente e taledurata della sua carica si ripeterà nel tempo fino a quando esistano discendenti diretti maggiorenni del Fondatore.

Nell’ipotesi in cui entro un mese dalla cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, i discendenti diretti maggiorenni del Fondatore non procedano alla designazione del Presidente o nessuno di essi voglia o possa ricoprire tale carica o comunque non sia possibile stabilire, secondo le modalità predette, il soggetto che assume la carica di Presidente, quest’ultimo verrà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma – a suo insindacabile giudizio – per una durata di 5 (cinque) anni tra persone di particolare rilievo per il loro impegno morale e sociale; tale carica è rinnovabile.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Roma al termine del mandato conferito ai sensi del precedente comma, nell’ipotesi in cui non vi sia un discendente diretto maggiorenne del Fondatore che possa o voglia assumere tale carica, ai sensi dei commi precedenti, o quando comunque sia necessario procedere alla sostituzione del Presidente, provvederà alla nomina stessa, scegliendolo – a suo insindacabile giudizio – sempre tra le persone di cui sopra.

La nomina a Presidente di un soggetto diverso da un discendente diretto del Fondatore che avvenga secondo quanto indicato nei precedenti commi avrà, così come sopra specificato, efficacia per una durata di 5 (cinque) anni; qualora alla scadenza vi sia un discendente diretto maggiorenne del Fondatore – designato a maggioranza da tutti i discendenti in linea retta maggiorenni se esistenti – che possa o voglia assumere tale carica, questi assumerà la carica stessa.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile seguire la procedura suddetta per la nomina del Presidente della Fondazione, questi verrà nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato per una durata di cinque anni sempre tra le persone di cui sopra e a suo insindacabile giudizio.

Il Presidente ha i seguenti compiti:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione fermo comunque il potere di porre in essere ogni atto di amministrazione che ritenga necessario o opportuno riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta;
d) gestisce il patrimonio e il suo utilizzo, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
e) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche;
f) nomina due membri del Consiglio di Amministrazione;
g) nomina uno o più Direttori, anche tra persone non appartenenti al Consiglio di Amministrazione, attribuendo loro i relativi poteri;
h) ha la rappresentanza generale della Fondazione ai sensi del successivo art. 13.

Il Presidente designa il membro del Consiglio di Amministrazione che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento, il quale assume la carica di “Vice Presidente”.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri.

Essi – ad eccezione del Presidente – sono nominati tra le seguenti categorie di persone:

– tra i parenti in linea retta o collaterale entro il sesto grado del Fondatore;
– tra coloro che esercitano o hanno esercitato la professione di Notaio, di Professore universitario, di Avvocato, di Dottore commercialista, di Magistrato o di Medico;
– tra coloro che rivestono o hanno rivestito la qualifica di Dirigente d’azienda o della Banca d’Italia, o che siano sacerdoti della Chiesa Cattolica.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente la cui durata in carica è indicata al precedente art. 8;
b) da due membri nominati per la durata massima di cinque esercizi dal Presidente ai sensi del precedente art. 8, nell’ambito delle persone di cui al 2° comma del presente articolo;
c) da altri due membri nominati per cooptazione – dai tre membri di cui alle precedenti lettere a) e b) – per la durata pari a quella degli altri amministratori nominati dal Presidente, nell’ambito delle persone di cui al 2° comma del presente articolo.

Gli amministratori, di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 3, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione del rendiconto per cassa ovvero del bilancio di esercizio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Nel caso in cui, durante il mandato, un amministratore – ad eccezione del Presidente – cessi per qualsiasi causa dalla carica, tutti gli altri amministratori in carica provvederanno a sostituirlo con delibera adottata a maggioranza e approvata dal Collegio dei Revisori; il nuovo amministratore scadrà unitamente agli altri amministratori.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione ha l’amministrazione della Fondazione.
In particolare delibera in ordine:

a) alle modifiche dello Statuto proposte dal Presidente ai sensi del precedente art. 8;
b) ai regolamenti interni;
c) all’accettazione di lasciti, donazioni, elargizioni e contributi;
d) alle linee guida per la gestione del patrimonio e il suo utilizzo;
e) alla destinazione delle rendite;
f) agli interventi di cui al precedente art. 2;
g) all’approvazione entro il mese di novembre del bilancio preventivo ed entro il mese di maggio del rendiconto per cassa ovvero del bilancio d’esercizio, e, ove applicabile del bilancio sociale;
h) alle eventuali convenzioni con altri enti.

Il Consiglio di Amministrazione delega al Presidente i poteri per l’amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità; le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dal medesimo con apposita deliberazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi le riunioni sono presiedute dall’amministratore designato dagli intervenuti.

Le riunioni possono essere tenute in audio conferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il presidente della riunione ed il segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato; essi sono sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario o dal Notaio.

La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo e di revisione; esso si compone di tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali. Devono essere altresì nominati due membri supplenti, anch’essi iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Essi durano in carica cinque esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del rendiconto per cassa ovvero del bilancio di esercizio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

La nomina dei Revisori spetta al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma.

Nel caso in cui a seguito della cessazione dalla carica di un revisore effettivo sia subentrato un revisore supplente, quest’ultimo rimarrà in carica fino al termine dell’esercizio in corso. Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma provvederà in tal caso alla nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente al fine di integrare il Collegio dei Revisori con tale decorrenza e per la durata residua del mandato in corso.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti.

Esamina il bilancio preventivo, il rendiconto per cassa ovvero il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte secondo quanto previsto dall’articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

Il Collegio dei Revisori esercita altresì gli altri compiti ad esso spettanti ai sensi del D. Lgs 117/2017.
I Revisori devono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo giudichi necessario.
Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due dei suoi membri.
I verbali delle deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato, essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.
Le riunioni possono essere tenute in audio conferenza o in audio-video conferenza; di ciò si darà atto nel verbale della riunione che dovrà comunque essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla stessa.

ARTICOLO 13

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. La sua firma impegna la Fondazione con esonero per i terzi da ogni ingerenza al riguardo.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza spetta Vice Presidente, che esercita tutti i poteri del Presidente; la firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza e/o impedimento del Presidente.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione potranno attribuire la rappresentanza a terzi per singoli atti e/o attività.

ARTICOLO 14

Tutte le cariche sono gratuite.

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